Cumulabilita’ fotovoltaico e detrazioni 50%: l'Agenzia delle Entrate risponde.

Intervista a Andrea Fontana, giornalista indipendente

(Maria Antonietta Giffoni)

 

Il fotovoltaico senza Conto energia conviene di più. La grid parity non è ancora stata raggiunta in tutta Italia, ma installare pannelli fotovoltaici rappresenta un ottimo investimento anche per chi non abita in Sicilia, soprattutto se si sceglie di usufruire della detrazione fiscale del 50%, in abbinamento al meccanismo di Scambio sul posto. Lo dimostra un capitolo del libro “Enel Black Power. Chi tocca muore!”, scritto da Andrea Fontana, che chiarisce anche la controversa questione circa la possibilità di richiedere la detrazione fiscale.

“Nei mesi scorsi, molti organi di stampa hanno generato confusione sull’argomento. A cominciare dal Sole 24 Ore. Perfino il sito www.qualenergia.it (uno dei più autorevoli) è stato tratto in inganno – spiega il giornalista. - Anche perché pare che gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate rispondessero in modo differente ai quesiti posti dai cittadini. Così, ho inviato una richiesta ufficiale all’ufficio centrale dalla mia casella certificata dell’Ordine dei giornalisti. La risposta, molto chiara e dettagliata, è pubblicata nel mio libro. 'Enel Black Power' cerca di spiegare perché il tema dell’energia è fondamentale per lo sviluppo del Paese e quali sono i 'poteri forti' che tentano di impedire, in modo subdolo, lo sviluppo delle fonti rinnovabili”.

“Tornando all’argomento di partenza – conclude Andrea Fontana - ho voluto condividere con tutti gli addetti ai lavori la risposta dell’Agenzia delle Entrate che chiarisce come sia possibile, in alternativa agli incentivi del Quinto Conto energia, chiedere la detrazione fiscale per il 50% dell’investimento in un impianto fotovoltaico. Ho girato la risposta della dottoressa Femia a tutti quelli che me l’hanno chiesta, anche perché l’opportunità scade il 30 giugno di quest'anno. Dal primo luglio, infatti, la detrazione torna al 36%.”.

Riportiamo, qui di seguito, il testo della risposta dell'Agenzia delle Entrate e quattro simulazioni economiche tratte dal capitolo “Senza conto energia conviene di più”.

"La corsa alle installazioni si è fermata, ma i piccoli consumatori italiani possono ancora ricavare dei vantaggi. Anche di natura economica. Fino a giugno 2013, per esempio, è possibile far rientrare l’installazione dei pannelli fotovoltaici tra le detrazioni previste per le ristrutturazioni edilizie a seguito dell’approvazione del cosiddetto Decreto sviluppo. Ovviamente, questa scelta è alternativa alle tariffe incentivanti del Conto energia. Sull’argomento c’è stata molta confusione da parte di addetti ai lavori e organi di stampa. Abbiamo letto tutto e il contrario di tutto. Anche testate autorevoli hanno messo in dubbio che l’installazione di un impianto fotovoltaico potesse usufruire delle agevolazioni previste per le ristrutturazioni. Pare che le risposte alle domande degli interessati divergessero radicalmente a seconda della collocazione territoriale dell’ufficio della Agenzie delle Entrate a cui si erano rivolti. Per risolvere il dilemma ho inviato una mail alla direzione centrale. La risposta, chiarisce finalmente come occorre comportarsi.

DOMANDA: In merito alle controverse interpretazioni apparse su alcuni organi di stampa, desidero conoscere il vostro orientamento in merito alla possibilità di richiedere l’agevolazione fiscale della detrazione del 36%/50% a seguito dell’installazione di un impianto fotovoltaico per il quale non venga contemporaneamente richiesto l’accesso alle tariffe incentivanti previste dal Quinto Conto Energia. Potreste anche indicare quali soggetti possono eventualmente richiedere l’agevolazione?

RISPOSTA: ...in merito alla Sua mail del 20 settembre u.s., Le confermo che l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica possono beneficiare della detrazione fiscale del 36%, per un ammontare massimo di spesa di 48.000 euro. Limitatamente alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 - Misure urgenti per la crescita del Paese) al 30 giugno 2013 la detrazione fiscale aumenta al 50%, entro il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Di conseguenza dal 1° luglio 2013 la detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione, prevista per un ammontare massimo di spese di 48.000 euro, avrà carattere permanente, sostituendo sia il regime transitorio (detrazione fiscale del 50%), che opera solo fino al 30 giugno 2013, sia la detrazione per il risparmio energetico (detrazione fiscale del 55%). Il nuovo articolo 16 bis del TUIR comprende tutti gli interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili dell'energia (lett. h del citato articolo), annoverandoli tra quelli detraibili al 36% (al 50% fino a giugno 2013), andando a colmare un vuoto che si sarebbe verificato alla scadenza della detrazione del 55%. L'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione dell'energia elettrica, quindi, può rientrare nell'agevolazione, ma in questo caso l'elettricità prodotta non può essere incentivata attraverso il cosiddetto "Conto Energia", previsto dal decreto Ministeriale 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia). Tali impianti, infatti, non potevano beneficiare della detrazione del 55% sul risparmio energetico, in quanto l'articolo 1, comma 346, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, incentiva l'installazione di "pannelli solari" esclusivamente "per la produzione di acqua calda", non rientrando tra gli interventi di riqualificazione energetica. Rimane ferma, quindi, la non cumulabilità delle detrazioni previste dal decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze (di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico) del 19 febbraio 2007, con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico. Per quanto attiene ai soggetti che possono usufruire della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie, la detrazione spetta a tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L'agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese: * proprietari o nudi proprietari; * titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); * locatari o comodatari; * soci di cooperative divise e indivise; * imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce; * soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari, alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento di ristrutturazione, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. Le ricordo, infine, che per qualsiasi dubbio può consultare le nostre "Guide sulle agevolazioni fiscali" sulle ristrutturazioni edilizie e per il risparmio energetico, pubblicate sul sito internet: www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione Documentazione - Guide fiscali. Per qualsiasi informazione riguardante il "Quinto Conto Energia" può consultare la guida pubblicata sul sito del GSE (Gestore Servizi Energetici).

 
    
Distinti saluti IL CAPO UFFICIO Rita Femia



Chiarita la questione, cerchiamo di stabilire se è realmente conveniente optare per la detrazione, in abbinamento al meccanismo dello Scambio sul posto, invece degli incentivi. Seguono quattro simulazioni riferite a impianti da 3, 6, 12 e 20 kWp in tre aree geografiche differenti (Nord, Centro e Sud).

Per le prime due (3 e 6 kWp) ho considerato un prudenzialissimo autoconsumo immediato del 15%, riferendosi con tutta probabilità a utenze domestiche con consumi omogenei durante la giornata. Per i due impianti più grandi, invece, ho considerato una quota di autoconsumo immediato del 30%, pensando a utenze maggiormente strutturate e probabilmente dotate di sistemi di controllo in grado di pianificare i picchi di consumo. Chiaramente, aumentando la percentuale di autoconsumo, migliorano i rendimenti economici. Alcuni input sono identici per tutte le simulazioni. Ho previsto sempre, per esempio, un finanziamento in 10 anni a un tasso fisso dell’8,5%, un costo dell’energia per l’utente di 0,20 euro per kWh e un incremento costante dello stesso pari al 3,5% annuo. Non sono state previste tariffe premio per sostituzione coperture in amianto o per materiale di produzione europea.

Altri dati cambiano, invece, in base alla simulazione.

Irraggiamento Nord: 1.100 kWh/kWp
Irraggiamento Centro: 1.350 kWh/kWp
Irraggiamento Sud: 1.650 kWh/kWp
Consumi annuali per utenza 3 kW: 2.700 kWh
Consumi annuali per utenza 6 kW: 5.000 kWh
Consumi annuali per utenza 12 kW: 9.000 kWh
Consumi annuali per utenza 20 kW: 14.000 kWh

Anche il costo dell’impianto cambia in funzione della sua taglia.
Questi i costi, chiavi in mano, a kWp considerati:
Impianto 3 kWp: 2.200 euro, iva esclusa
Impianto 6 kWp: 2.000 euro, iva esclusa
Impianto 12 kWp: 1.850 euro, iva esclusa
Impianto 20 kWp: 1.780 euro, iva esclusa"